Condizioni generali

Disposizioni normative II contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziate di organizzazione di viaggio di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni: - Legge Regionale Toscana 16/1994 - Legge 1084/7 del 27/12/77 (CCV) art. 1. n. 3 e n. 6: art. da 17 a 23; art. da 24 a 31; per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

Condizioni di contratto

1) Accesso agli appartamenti:
Il giorno d’arrivo l’appartamento viene consegnato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e deve essere rilasciato il giorno della partenza entro le ore 9.00.

2) Prenotazioni
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alle disponibilità dei posti e potrà essere perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore.

3) Pagamento
All’atto della prenotazione, e comunque non oltre 7 giorni dalla stessa, dovrà essere versata la caparra pari al 30% dei servizi prenotati. Il saldo dovrà pervenire almeno 14 giorni prima dell’inizio del soggiorno. Per prenotazioni effettuate nei 14 giorni antecedenti la data di partenza deve essere effettuato il saldo della pratica. Il mancato incasso da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione (cancellazione delle prenotazioni), fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni subiti dalla Tesi Viaggi. Esclusivamente per prenotazioni online su Tesiviaggi.it è possibile saldare all’arrivo previo acconto immediato con carta di credito del 30% al momento della prenotazione.

4) Documenti di viaggio
L’invio dei documenti di viaggio è condizionato al ricevimento del saldo da parte dell’ufficio Organizzatore, nei termini previsti dall’art. 2.

5) Cessione - Recesso

5.1. Cessione della prenotazione
Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione, dopo aver informato la Tesi Viaggi con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data fissata per l’inizio del viaggio, ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio e che versi ex novo le spese di iscrizione. tuttavia, la Tesi Viaggi non sarà responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonchè per le spese supplementari risultanti da detta cessione, come stabilite al successivo paragrafo.

5.2. Recesso
In caso di recesso del contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento delle spese di gestione pratica pari ad €25. Inoltre, qualora il recesso avvenga al di fuori delle ipotesi di cui al successivo art. 4.3., il viaggiatore è tenuto a versare, quale corrispettivo per il recesso ex art. 1373, III comma, c.c., quanto in appresso specificato:

Categoria HOTEL
a) recesso dal momento della conferma della prenotazione a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio: 10% della quota di partecipazione:
b) recesso da 29 a 20 giorni prima dell’inizio del viaggio: 30% della quota di partecipazione;
c) recesso da 19 a 10 giorni prima dell’inizio del viaggio: 50% della quota di partecipazione;
d) da 9 a 4 giorni prima dell’inizio del viaggio: 75% della quota di partecipazione.
e) nessun rimborso spetta a chi decida di recedere dal contratto negli ultimi 4 giorni prima della partenza od a chi decida di interrompere il soggiorno già iniziato.

Categoria APPARTAMENTI
a) cancellazione gratuita fino a 14 giorni prima dell’arrivo (escluso quota gestione pratica €25);
b) recesso da 13 a 10 giorni prima dell’inizio del viaggio: 50% della quota di partecipazione;
c) da 9 a 4 giorni prima dell’inizio del viaggio: 75% della quota di partecipazione.
d) nessun rimborso spetta a chi decida di recedere dal contratto negli ultimi 4 giorni prima della partenza od a chi decida di interrompere il soggiorno già iniziato.

Categoria VILLE
a) cancellazione gratuita fino a 30 giorni prima dell’arrivo (escluso quota gestione pratica €25);
b) recesso da 29 a 20 giorni prima dell’inizio del viaggio: 50% della quota di partecipazione;
c) recesso da 19 a 7 giorni prima dell’inizio del viaggio: 75% della quota di partecipazione;
e) nessun rimborso spetta a chi decida di recedere dal contratto negli ultimi 7 giorni prima della partenza od a chi decida di interrompere il soggiorno già iniziato.

5.3. Recesso senza penalità
Il cliente che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale della prenotazione e cioè: aumento superiore al 10% del prezzo del servizio prenotato, slittamento della data di inizio soggiorno superiore alle 48 ore, modifica della categoria d’albergo insenso peggiorativo, avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè, oppure di accettare la modifica e le eventuali variazioni di prezzo. Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione all’organizzatore o alla Agenzia dettagliante entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.

6) Modifiche
6.1. L’Organizzatore, qualora prima della partenza, comunichi per iscritto la propria indisponibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere del’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del punto 3 del prec. art. 4.) Per gli annulamenti diversi da quelli causati da forza maggiore e da caso fortuito, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del prec. art. 4) l’organizzatore che annula (ex. art. 1469 bis Nr. 5 cod . civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramitte l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedenta art. 4.2, qualora fosse egli ad annullare.

6.2. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcito in misura pari a tale differenza.

6.3. La richiesta di modifica della prenotazione comporta l’addebito al cliente delle maggiori spese sostenute come segue:
a) sostituzioni (cambiamenti nomi); addebito della quota di iscrizione per il Cliente rinunciatario (art. 4);
b) modifica del tipo di camere/appartamento;
- modifica trattamento alberghiero;
- modifica orario traghetto;
- modifica della data di inizio soggiorno;
- riduzione della durata del soggiorno:
addebito di € 30,00 per pratica e per variazione più eventualli penalità previste dall’art. 5

7) Responsabilità dell’organizzatore
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

8) Limiti del risarcimento
Il risarcimento, dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore, alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale; e precisamente la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.: la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5000 Franchi oro geminal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV. qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso

9) Obbligo di assistenza
L’Organizzatore è tenuto a prestar le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

10) Reclami e denunce
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le difformità dei servizi usufruiti, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami sano presentati nel luogo di esecuzione delle prenotazioni turistiche, l’Organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 8 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

11) Fondo di garanzia
Presso la presidenza del consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 Decreto Legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 Decreto Legislativo 111/95.

12) Foro competente/clausola compromissoria
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il foro dove ha sede il Tour Operator. Condizioni come da “condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici”